La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.   Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
convenzione sulla proibizione o la  limitazione  dell'uso  di  alcune
armi  convenzionali  che  possono essere considerate dannose o aventi
effetti indiscriminati, con protocolli e annessi, fatta a Ginevra  il
10 ottobre 1980.