(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
                          Entrata in vigore 
1. La presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo  la  data
    di deposito del ventesimo strumento di ratifica di  accettazione,
    di approvazione o di adesione. 
2. Per  ogni  Stato  che  depone  uno  strumento  di   ratifica,   di
    accettazione, di approvazione o  di  adesione  dopo  la  data  di
    deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di
    approvazione o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore sei
    mesi dopo la data di deposito di questo strumento. 
3. Ciascuno  dei  Protocolli  Allegati  alla   presente   Convenzione
    entrera' in vigore sei mesi dopo la data alla quale  venti  Stati
    avranno notificato il loro consenso ad essere vincolati da questo
    Protocollo  secondo  le  disposizioni  del  paragrafo  3  o   del
    paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente Convenzione. 
4. Per ogni Stato che notifica il suo consenso ad essere vincolato da
    un Protocollo annesso alla presente  Convenzione,  il  Protocollo
    entrera' in vigore sei mesi dopo la data alla  quale  tale  Stato
    avra' notificato il suo consenso ad essere cosi' vincolato.