(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
                            Divulgazione 
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a divulgare il  piu'  ampiamente
    possibile nel loro paese, in tempo di pace  come  in  periodi  di
    conflitto armato, la presente  Convenzione  ed  i  Protocolli  in
    annesso cui sono Parti ed in particolare ad includerne lo  studio
    nei loro programmi d'istruzione militare in modo  tale  che  tali
    strumenti  vengano  portati  alla  conoscenza  delle  loro  forze
    armate.