Articolo 6 Divulgazione Le Alte Parti contraenti s'impegnano a divulgare il piu' ampiamente possibile nel loro paese, in tempo di pace come in periodi di conflitto armato, la presente Convenzione ed i Protocolli in annesso cui sono Parti ed in particolare ad includerne lo studio nei loro programmi d'istruzione militare in modo tale che tali strumenti vengano portati alla conoscenza delle loro forze armate.