(Protocollo II - art. 1)
Protocollo  sul  divieto  o  la  limitazione  dell'impiego  di  mine,
                   trappole ed altri dispositivi. 
                           (PROTOCOLLO II) 
                           Articolo primo 
                   Portata di applicazione pratica 
Il presente Protocollo concerne  l'utilizzazione  a  terra  di  mine,
    trappole ed altri dispositivi definiti in appresso,  comprese  le
    mine  installate  per  precludere  l'accesso  di  spiagge  o   la
    traversata di canali navigabili o di corsi  d'acqua,  ma  non  si
    applica alle mine anti-nave utilizzate in mare  o  nei  corsi  di
    navigazione interni.