(Protocollo II - art. 2)
                             Articolo 2 
                             Definizioni 
Ai fini del presente Protocollo, si intende: 
1. Per "mina" qualunque congegno posto sotto o sopra il suolo o altra
    superficie o in prossimita', e  progettato  in  maniera  tale  da
    esplodere o scoppiare per via della presenza, della prossimita' o
    del contatto di  una  persona  o  di  un  veicolo;  e  per  "mina
    installata a distanza" ogni mina cosi' definita  lanciata  da  un
    pezzo di artiglieria, un  lancia-razzi,  un  mortaio  o  congegno
    simile, o sganciata da un'aeronave; 
2. Per "trappola" ogni dispositivo o materiale progettato,  costruito
    o adattato per uccidere o colpire e che  funziona  all'improvviso
    all'atto dello spostamento di un oggetto in apparenza  innocuo  o
    nel momento in cui ci si avvicina ad  esso,  oppure  all'atto  di
    effettuare un atto apparentemente senza pericolo; 
3. Per "altri dispositivi" si intendono  munizioni  e  i  dispositivi
    installati  manualmente  e  progettati  per  uccidere,  ferire  o
    danneggiare e che sono attivati mediante un comando a distanza  o
    automaticamente dopo un certo periodo di tempo; 
4. Per "obiettivo militare" quando si tratta di beni, ogni  bene  che
    per la sua natura, localizzazione, destinazione  o  utilizzazione
    fornisce un contributo effettivo all'azione  militare  e  la  cui
    distruzione totale o parziale, cattura o  neutralizzazione  offre
    nel caso specifico un preciso vantaggio militare; 
5. Per "beni di natura civile",  tutti  i  beni  che  sono  obiettivi
    militari ai sensi del paragrafo 4; 
6. Per   "registrazione"   un'operazione   di    natura    materiale,
    amministrativa e tecnica  mirante  a  raccogliere,  in  vista  di
    registrarle nei documenti ufficiali, tutte  le  informazioni  che
    consentono di localizzare agevolmente i campi di mine, le mine  e
    le trappole.