(Protocollo II - art. 3)
                             Articolo 3 
Limitazioni  generali  per  l'impiego  di  mine,  trappole  ed  altri
                             dispositivi 
1. Il presente articolo si applica 
    a) alle mine; 
    b) alle trappole; 
    c) agli altri dispositivi. 
2. E' vietato in qualunque circostanza  dirigere  le  armi  che  sono
    oggetto del presente articolo contro  la  popolazione  civile  in
    generale o contro civili individualmente, a titolo sia offensivo,
    difensivo o di rappresaglia. 
3. E' vietato l'uso indiscriminato delle armi che  sono  oggetto  del
    presente   articolo.    Per    uso    indiscriminato    s'intende
    un'installazione di queste armi: 
a) diversamente che su un obiettivo militare, o tale che queste  armi
    non siano dirette contro tale obiettivo; oppure 
b) che implichi un metodo o mezzo di  trasporto  verso  il  bersaglio
    tale  da  escludere  che  siano  dirette  contro  uno   specifico
    obiettivo militare; oppure 
c) da cui ci si puo' attendere che causino incidentalmente perdite di
    vite umane nella popolazione civile,  ferite  a  persone  civili,
    danni a beni a carattere civile  o  una  combinazione  di  queste
    perdite e danni, che sarebbero eccessive  rispetto  al  vantaggio
    militare concreto previsto. 
 
4. Tutte le precauzioni possibili saranno adottate per  proteggere  i
civili dagli effetti delle armi cui si applica il presente  articolo.
Per precauzioni possibili, si intendono le  precauzioni  fattibili  o
che e' possibile in pratica  adottare,  tenendo  conto  di  tutte  le
condizioni   contingenti   del   momento   ed   in   particolare   di
considerazioni di natura umanitaria e di ordine militare.