(Protocollo II - art. 7)
                             Articolo 7 
Registrazione e pubblicazione dell'ubicazione dei campi di  mine,  di
                         mine e di trappole 
1. Le parti ad un conflitto registreranno l'ubicazione: 
a) di tutti i campi di mine pianificati che esse hanno installato; 
b) di tutte le zone in cui sono state utilizzate trappole  su  grande
    scala ed in maniera pianificata. 
2. Le parti faranno ogni sforzo per far  registrare  l'ubicazione  di
    tutti gli altri campi di mine, delle mine e  delle  trappole  che
    hanno posato o installato. 
3. Tutte queste registrazioni saranno  conservate  dalle  parti,  che
    dovranno: 
a) immediatamente dopo la cessazione delle ostilita' attive: 
i) adottare  tutte  le  misure  necessarie  ed  appropriate  compresa
    l'utilizzazione di queste registrazioni per proteggere  i  civili
    dagli effetti dei campi di mine, mine e trappole; nonche' 
ii) qualora non vi siano forze di nessuna parte sul territorio  della
    parte avversa, scambiare tra di  loro  e  fornire  al  Segretario
    generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite   tutte   le
    informazioni in loro possesso relative all'ubicazione  dei  campi
    di  mine,  delle  mine  e  delle  trappole  che  si  trovano  sul
    territorio della parte avversa; nonche' 
iii) non appena le forze delle parti si saranno  totalmente  ritirate
    dal territorio della parte avversa, fornire a tale parte  avversa
    ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
    tutte le informazioni in loro  possesso  relative  all'ubicazione
    dei campi di mine, delle mine e delle trappole che si trovano sul
    territorio della parte avversa; 
b) quando una forza o missione delle Nazioni Unite  esercita  le  sue
    funzioni in una zona o in zone qualsiasi,  fornire  all'autorita'
    di cui all'articolo 8 le informazioni fornite da questo articolo;
    c) in tutta la misura del possibile, mediante accordo  reciproco,
    assicurare   la   pubblicazione    di    informazioni    relative
    all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole, in
    particolare  negli  accordi  relativi   alla   cessazione   delle
    ostilita'.