Articolo 7 Registrazione e pubblicazione dell'ubicazione dei campi di mine, di mine e di trappole 1. Le parti ad un conflitto registreranno l'ubicazione: a) di tutti i campi di mine pianificati che esse hanno installato; b) di tutte le zone in cui sono state utilizzate trappole su grande scala ed in maniera pianificata. 2. Le parti faranno ogni sforzo per far registrare l'ubicazione di tutti gli altri campi di mine, delle mine e delle trappole che hanno posato o installato. 3. Tutte queste registrazioni saranno conservate dalle parti, che dovranno: a) immediatamente dopo la cessazione delle ostilita' attive: i) adottare tutte le misure necessarie ed appropriate compresa l'utilizzazione di queste registrazioni per proteggere i civili dagli effetti dei campi di mine, mine e trappole; nonche' ii) qualora non vi siano forze di nessuna parte sul territorio della parte avversa, scambiare tra di loro e fornire al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole che si trovano sul territorio della parte avversa; nonche' iii) non appena le forze delle parti si saranno totalmente ritirate dal territorio della parte avversa, fornire a tale parte avversa ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole che si trovano sul territorio della parte avversa; b) quando una forza o missione delle Nazioni Unite esercita le sue funzioni in una zona o in zone qualsiasi, fornire all'autorita' di cui all'articolo 8 le informazioni fornite da questo articolo; c) in tutta la misura del possibile, mediante accordo reciproco, assicurare la pubblicazione di informazioni relative all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole, in particolare negli accordi relativi alla cessazione delle ostilita'.