Articolo 8 Protezione delle forze e delle missioni delle Nazioni Unite dagli effetti dei campi di mine, di mine e di trappole 1. Quando una forza o una missione delle Nazioni Unite svolge funzioni di mantenimento della pace, di osservazione o funzioni analoghe in una zona, ciascuna delle parti al conflitto, se e' pregata in tal senso dal capo della forza o della missione delle Nazioni Unite nella zona in questione, deve, nella misura in cui puo' farlo: a) togliere o rendere innocue tutte le trappole o mine nella zona in questione; b) adottare i provvedimenti che possono essere necessari per proteggere la forza o la missione dagli effetti dei campi di mine, di mine e trappole mentre essa esegue i suoi compiti; e c) mettere a disposizione del capo della forza o della missione delle Nazioni Unite nella zona in questione tutte le informazioni in suo possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole che si trovano in questa zona. 2. Quando una missione d'inchiesta delle Nazioni Unite esercita le sue funzioni in una zona, la parte al conflitto interessata deve fornirgli una protezione salvo se, a causa dell'importanza di questa missione, essa non e' in grado di farlo in maniera soddisfacente. In tal caso essa deve mettere a disposizione del capo della missione le informazioni in suo possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, di mine e di trappole che si trovano in questa zona.