(Protocollo II - art. 8)
                             Articolo 8 
Protezione delle forze e delle missioni  delle  Nazioni  Unite  dagli
          effetti dei campi di mine, di mine e di trappole 
1. Quando una  forza  o  una  missione  delle  Nazioni  Unite  svolge
    funzioni di mantenimento della pace, di osservazione  o  funzioni
    analoghe in una zona, ciascuna delle parti al  conflitto,  se  e'
    pregata in tal senso dal capo della forza o della missione  delle
    Nazioni Unite nella zona in questione, deve, nella misura in  cui
    puo' farlo: 
a) togliere o rendere innocue tutte le trappole o mine nella zona  in
    questione; 
b) adottare  i  provvedimenti  che  possono  essere   necessari   per
    proteggere la forza o la missione  dagli  effetti  dei  campi  di
    mine, di mine e trappole mentre essa esegue i suoi compiti; e  c)
    mettere a disposizione del capo  della  forza  o  della  missione
    delle Nazioni Unite nella zona in questione tutte le informazioni
    in suo possesso relative all'ubicazione dei campi di mine,  delle
    mine e delle trappole che si trovano in questa zona. 
2. Quando una missione d'inchiesta delle Nazioni  Unite  esercita  le
    sue funzioni in una zona, la parte al conflitto interessata  deve
    fornirgli una protezione salvo se,  a  causa  dell'importanza  di
    questa missione, essa  non  e'  in  grado  di  farlo  in  maniera
    soddisfacente. In tal caso essa deve mettere a  disposizione  del
    capo della missione le  informazioni  in  suo  possesso  relative
    all'ubicazione dei campi di mine, di mine e di  trappole  che  si
    trovano in questa zona.