(Protocollo II - art. 9)
                             Articolo 9 
Cooperazione internazionale per l'eliminazione dei campi di mine,  di
                         mine e di trappole 
Dopo la cessazione delle ostilita' attive, le parti si sforzeranno di
    concludere un accordo, sia tra di loro  sia,  se  del  caso,  con
    altri Stati ed organizzazioni internazionali, per quanto riguarda
    la  comunicazione  delle  informazioni  e   la   concessione   di
    un'assistenza tecnica e materiale - nonche', se le circostanze lo
    consentono, l'organizzazione di operazioni congiunte - al fine di
    togliere o di neutralizzare in altra maniera i campi di mine,  le
    mine e le trappole installate durante il conflitto.