(Protocollo III - art. 1)
   PROTOCOLLO SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE ARMI 
                             INCENDIARIE 
                          (PROTOCOLLO III) 
                           Articolo primo 
                             Definizioni 
Ai fini del presente Protocollo: 
1. Per  "arma  incendiaria"  si  intende  ogni   arma   o   munizione
    essenzialmente progettata per appiccare il fuoco ad oggetti o per
    infliggere scottature a persone con l'azione  delle  fiamme,  del
    calore o di una combinazione di fiamme e di  calore,  sprigionate
    da una reazione chimica di sostanza lanciata sul bersaglio. 
a) le armi incendiarie possono avere la forma, ad esempio di  lancia-
    fiamme, di mine sotterranee camuffate, di  obici,  di  razzi,  di
    granate, di mine, di bombe e di  altri  contenitori  di  sostanze
    incendiarie; 
b) le armi incendiarie non includono: 
i) le munizioni che possono  avere  effetti  incendiari  casuali,  ad
    esempio  le  munizioni  illiminanti,  traccianti,  fumogene  o  i
    sistemi di segnalamento; 
ii) le munizioni concepite per combinare effetti di penetrazione,  di
    soffio o di frammentazione con effetto incendiario ad  esempio  i
    proiettili perforanti, le  granate  a  frammentazione,  le  bombe
    esplosive e munizioni similari ad effetti combinati  nelle  quali
    l'effetto  incendiario  non  mira  espressamente  ad   infliggere
    scottature a persone, ma e' inteso per essere  utilizzato  contro
    obiettivi militari, ad  esempio  veicoli  blindati,  aeronavi  ed
    installazioni o mezzi di supporto logistico. 
2. Per "concentrazione di civili" si intende  una  concentrazione  di
    civili sia permanente sia temporanea, cosi' come ve ne sono nelle
    zone abitate delle citta' o dei borghi o nei villaggi abitati,  o
    come quelle costituite dai campi e dalle colonne di  rifugiati  o
    di evacuati o da gruppi di nomadi. 
3. Per "obiettivo militare" s'intende, quando si tratta di  beni  che
    sono presi di mira, ogni bene che per via della sua natura, della
    sua ubicazione, della sua destinazione o utilizzazione,  fornisce
    un contributo effettivo all'azione militare e la cui  distruzione
    totale  o  parziale,  cattura  o  neutralizzazione  offre   nella
    circostanza contingente un vantaggio militare preciso. 
4. Per "beni a carattere civile" tutti i beni che non sono  obiettivi
    militari ai sensi del paragrafo 3. 
 
5. Per "precauzioni possibili" si intendono tutte le precauzioni  che
sono fattibili o che e' possibile adottare a livello pratico  tenendo
conto delle circostanze contingenti  in  particolare  sulla  base  di
considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.