Art. 11. 
  1. Per soddisfare  peculiari  esigenze  connesse  ad  una  efficace
organizzazione didattica, i  corsi  di  diploma  universitario  e  le
scuole di specializzazione possono essere attivati dalle  universita'
anche presso le scuole ad ordinamento speciale  confermate  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341,  nel
rispetto delle disposizioni di  cui  all'articolo  9  della  medesima
legge.