Art. 11. 1. Per soddisfare peculiari esigenze connesse ad una efficace organizzazione didattica, i corsi di diploma universitario e le scuole di specializzazione possono essere attivati dalle universita' anche presso le scuole ad ordinamento speciale confermate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della medesima legge.