Art. 13. 
  1. Al fine di rimborsare alle universita' le somme  anticipate  per
far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e  assistenziali
e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i  lettori
di lingua straniera, il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica e' autorizzato a ripartire  fra  le  stesse
universita', sulla base delle loro  documentate  richieste,  lire  50
miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni
1995 e 1996. 
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari  a  lire
50 miliardi per l'anno 1994 ed a  lire  47,5  miliardi  per  ciascuno
degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.