Art. 17. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche', per la stessa materia, quelle recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle universita' restano soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato.