Art. 17. 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della  legge  9
maggio 1989, n. 168, nonche', per la stessa  materia,  quelle  recate
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, dall'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
e dall'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno
interpretate nel senso che i provvedimenti di  nomina,  promozione  e
cessazione dal  servizio  del  personale  delle  universita'  restano
soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato.