Art. 18. 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i due membri del comitato tecnico scientifico previsto dall'articolo 7, comma terzo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, di designazione del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia sono designati dallo stesso Ministro.