Art. 18. 
  1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento
degli  organi  consultivi  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica  e  tecnologica,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 1995, i due membri del comitato tecnico scientifico previsto
dall'articolo 7, comma terzo, della legge 17 febbraio  1982,  n.  46,
come modificato  dall'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  30
novembre 1994, n. 658, di designazione del Consiglio nazionale  della
scienza e della tecnologia sono designati dallo stesso Ministro.