Art. 19. 1. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera H) della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, e' compatibile con l'espletamento delle attivita' assistenziali, purche' svolte sotto la guida e la responsabilita' di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso, della abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.