Art. 19. 
  1. Sono ammessi alle  scuole  di  specializzazione  i  laureati  in
medicina  e  chirurgia  che  siano  in   possesso   dell'abilitazione
all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il  primo
semestre del corso. Per coloro che siano  sprovvisti  della  predetta
abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla  lettera  H)  della
tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della  Repubblica
28 febbraio 1986, n. 95,  e'  compatibile  con  l'espletamento  delle
attivita'  assistenziali,  purche'  svolte  sotto  la  guida   e   la
responsabilita' di un tutore.  Il  mancato  conseguimento,  entro  il
primo semestre del corso, della abilitazione,  comporta  l'esclusione
dalla scuola di specializzazione.