Art. 2. 
  1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituito dai
seguenti: 
   "3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea; 
   3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni  specializzate
delle  Nazioni  Unite  che  comporti  un  impegno  incompatibile  con
l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.". 
  2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10
e 12, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  recanti  la  fissazione
delle modalita' di determinazione  degli  organici  di  ateneo  e  la
conseguente attribuzione alle universita' della potesta' di  modifica
degli  stessi,  e'  abrogato  il  comma   2   dell'articolo   3   del
decreto-legge 2 marzo 1987, n.  57,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione  di  un
rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore
ordinario in una stessa  facolta'.  E'  altresi'  soppresso  l'ultimo
periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i  trasferimenti
dei professori associati. 
  3. I professori universitari collocati in aspettativa senza assegni
per mandato  parlamentare  ai  sensi  dell'articolo  71  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conservano in ogni caso titolo al
versamento da parte delle universita',  senza  rivalsa,  degli  oneri
contributivi relativi al loro trattamento economico.