Art. 2. 1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituito dai seguenti: "3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea; 3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.". 2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalita' di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle universita' della potesta' di modifica degli stessi, e' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facolta'. E' altresi' soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati. 3. I professori universitari collocati in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conservano in ogni caso titolo al versamento da parte delle universita', senza rivalsa, degli oneri contributivi relativi al loro trattamento economico.