Art. 21. 1. I soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti ad operare annualmente la riserva di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria degli immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, devono essere definiti dai soggetti interessati entro il 30 giugno 1995. 2. Per esigenze connesse ad attivita' di ricerca, le universita' possono, nei limiti del proprio bilancio e con onere a proprio carico, stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con giovani laureati. Il contratto, di durata quadriennale e rinnovabile una sola volta per un periodo non superiore a due anni, dovra' indicare la ricerca o il gruppo di ricerche nel quale il contraente dovra' inserirsi per prestare l'attivita' assegnata. La prosecuzione, anche di fatto del rapporto, dopo la scadenza comporta la nullita' degli atti compiuti, l'obbligo di restituzione delle somme versate in base al contratto scaduto e la responsabilita' amministrativa e contabile del professore o dell'organo universitario che abbia consentito la prosecuzione del rapporto. Con regolamento del Ministro, adottato sentito il parere del C.U.N., sono indicati i criteri, basati su una valutazione comparativa degli aspiranti, di assegnazione dei contratti, con precedenza ai soggetti che abbiano gia' conseguito il dottorato di ricerca. I titolari dei contratti di cui al presente articolo non possono svolgere attivita' professionale fuori dall'universita', ma possono effettuare, sotto la direzione e la responsabilita' di un professore, attivita' di tirocinio didattico.