Art. 21. 
  1. I soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della  legge  30
aprile 1969, n. 153, sono tenuti ad operare annualmente la riserva di
cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I  contratti
concernenti la  vendita,  l'uso  o  la  locazione  finanziaria  degli
immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n.  498,
devono essere definiti dai soggetti interessati entro  il  30  giugno
1995. 
  2. Per esigenze connesse ad attivita' di  ricerca,  le  universita'
possono, nei limiti del  proprio  bilancio  e  con  onere  a  proprio
carico, stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
con  giovani  laureati.  Il  contratto,  di  durata  quadriennale   e
rinnovabile una sola volta per un periodo non superiore a  due  anni,
dovra' indicare la ricerca o il  gruppo  di  ricerche  nel  quale  il
contraente dovra' inserirsi per prestare  l'attivita'  assegnata.  La
prosecuzione, anche di fatto del rapporto, dopo la scadenza  comporta
la nullita' degli atti  compiuti,  l'obbligo  di  restituzione  delle
somme versate in base  al  contratto  scaduto  e  la  responsabilita'
amministrativa e contabile del professore o dell'organo universitario
che abbia consentito la prosecuzione del  rapporto.  Con  regolamento
del Ministro, adottato sentito il parere del C.U.N., sono indicati  i
criteri, basati su una valutazione comparativa  degli  aspiranti,  di
assegnazione dei contratti, con precedenza ai  soggetti  che  abbiano
gia' conseguito il dottorato di ricerca. I titolari dei contratti  di
cui al presente articolo non possono svolgere attivita' professionale
fuori dall'universita', ma possono effettuare, sotto la  direzione  e
la  responsabilita'  di  un  professore,   attivita'   di   tirocinio
didattico.