Art. 22. 
  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  dal  24
dicembre  1994.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e  sara'  presentato  alle  Camere  per  la
conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1994 
                              SCALFARO 
                                           BERLUSCONI, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                  PODESTA', Ministro dell'universita' 
                                        e della ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
                                  DINI, Ministro del tesoro 
                                  PAGLIARINI, Ministro del bilancio e 
                                  della programmazione economica 
                                     URBANI, Ministro per la funzione 
                                  pubblica e gli affari regionali 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI