Art. 22. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 dicembre 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri PODESTA', Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica DINI, Ministro del tesoro PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: BIONDI