Art. 5. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le universita' provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attivita' didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti. 2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le universita' possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entita' della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle universita', sentite le rappresentanze sindacali. 3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalita' sono disciplinate dalle universita' secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonche' quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneita' o da soppressione del posto. 4. Le universita' procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attivita' svolta. La continuita' del rapporto di lavoro e' subordinata al giudizio sulla verifica dell'attivita' svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti delle universita' costituisce giustificato motivo di recesso. 5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato.