Art. 5. 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le universita'  provvedono  alle
esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto  alle  attivita'
didattiche, anche mediante  apposite  strutture  d'ateneo,  istituite
secondo i propri ordinamenti. 
  2. In relazione alle esigenze di cui al  comma  1,  le  universita'
possono assumere, compatibilmente  con  le  risorse  disponibili  nei
propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre,
in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato  alle
funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione  e  competenza,  con
contratto  di  lavoro  subordinato  di  diritto   privato   a   tempo
indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a  tempo  determinato.
Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entita' della
retribuzione, il regime  di  impegno  e  gli  eventuali  obblighi  di
esclusivita' sono stabiliti dal consiglio  di  amministrazione  delle
universita', sentite le rappresentanze sindacali. 
  3. L'assunzione avviene per selezione pubblica,  le  cui  modalita'
sono disciplinate dalle universita' secondo i rispettivi ordinamenti. 
Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai  commi
1 e 2, conservando i diritti acquisiti  in  relazione  ai  precedenti
rapporti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  in  servizio
nell'anno accademico 1993-1994, nonche' quelli cessati  dal  servizio
per  scadenza  del  termine  dell'incarico,  salvo  che  la   mancata
rinnovazione sia dipesa da inidoneita' o da soppressione del posto. 
  4. Le universita' procedono  annualmente,  sulla  base  di  criteri
predeterminati  dagli  organi   competenti   secondo   i   rispettivi
ordinamenti, alla verifica dell'attivita' svolta. La continuita'  del
rapporto  di  lavoro  e'  subordinata  al  giudizio  sulla   verifica
dell'attivita' svolta con riguardo agli obblighi contrattuali.  Resta
fermo  che  la  riduzione  del  servizio  deliberata   dagli   organi
competenti  delle  universita'  costituisce  giustificato  motivo  di
recesso. 
  5. L'articolo 28 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, e' abrogato.