Art. 6. 
  1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di
scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso  di
studio presso scuole straniere operanti in Italia  e  riconosciute  o
sovvenzionate dai rispettivi Stati  esteri,  possono  eccezionalmente
ottenere l'ammissione alle universita' italiane per l'anno accademico
1994-1995 con provvedimento del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica  e  tecnologica,  su  proposta  delle  competenti
autorita'  accademiche,  in  attesa  della  conclusione   di   intese
bilaterali in materia con i Paesi interessati.