Art. 8. 
  1. Limitatamente  all'anno  accademico  1994-1995,  le  universita'
possono  derogare  dai  limiti  massimi   previsti   nel   comma   15
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire
i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a  particolari  e
motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione  didattica  e
scientifica. 
  2. I contributi  universitari  sono  finalizzati  al  miglioramento
delle infrastrutture e delle strutture della didattica,  nonche'  dei
servizi  di  cui  alla  legge  2  dicembre  1991,  n.  390.  La  loro
destinazione e' determinata dai competenti organi di ateneo. 
  3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4  della  legge  18
dicembre 1951, n. 1551, e'  mantenuto  anche  per  l'anno  accademico
1994-1995. 
  4. I contributi e le tasse degli  studenti  iscritti  in  facolta',
corsi di laurea o di diploma o scuole di specializzazione ubicati  in
sedi  decentrate  affluiscono  ad  appositi  capitoli   di   bilancio
dell'universita'  e   sono   vincolati   al   funzionamento   ed   al
potenziamento delle attrezzature didattiche e  scientifiche,  nonche'
ad ogni altra esigenza dei medesimi facolta', corsi o scuole. 
  5. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto
allo  studio  universitario  e  della  revisione  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  13  aprile  1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28  luglio  1994,  gli  eventuali
maggiori  introiti  derivanti,  per  l'anno   accademico   1994-1995,
dall'aumento  delle  tasse  e  dei   contributi   rispetto   all'anno
precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da
ciascun ateneo ad interventi diretti  ed  indiretti  a  favore  degli
studenti che si trovino nelle  condizioni  di  merito  e  di  reddito
richieste per l'accesso alle borse  di  studio  previste  dal  citato
decreto a favore dei meritevoli e privi di redditi,  le  cui  domande
non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali  all'uopo
destinati. Al relativo onere si  provvede  mediante  riduzione  dello
stanziamento al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
1995, intendendosi corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2  dicembre  1991,
n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n.  147,  cosi'
come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre  1993,  n.
538. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.