Art. 8. 1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, le universita' possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari e motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica. 2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonche' dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione e' determinata dai competenti organi di ateneo. 3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e' mantenuto anche per l'anno accademico 1994-1995. 4. I contributi e le tasse degli studenti iscritti in facolta', corsi di laurea o di diploma o scuole di specializzazione ubicati in sedi decentrate affluiscono ad appositi capitoli di bilancio dell'universita' e sono vincolati al funzionamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e scientifiche, nonche' ad ogni altra esigenza dei medesimi facolta', corsi o scuole. 5. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di redditi, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, cosi' come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 1993, n. 538. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.