Art. 9. 
  1. Dei senati accademici, dei  consigli  di  amministrazione  delle
universita' e degli istituti di istruzione superiore, dei consigli di
facolta', nonche' dei consigli di amministrazione degli enti  per  il
diritto allo studio, fanno parte rappresentanti degli studenti;  tali
rappresentanti, che non devono essere fuori corso da oltre  due  anni
accademici, sono eletti secondo modalita' definite  dagli  statuti  e
dai regolamenti delle universita'. 
  2. Per le universita' alle quali e' affidato il compito di  avviare
il  graduale  funzionamento  delle  nuove  strutture  decentrate,  il
consiglio di  amministrazione  e'  integrato,  qualora  gia'  non  vi
appartengano, da  rappresentanti  degli  enti  promotori  della  sede
decentrata  che  concorrono  al  mantenimento  della  sede   con   un
contributo annuo stabilito dagli statuti  indicati  dall'articolo  2,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonche'  quelli  indicati
dagli statuti. 
  3. Tutti i  membri  eletti  nei  diversi  organi  universitari  non
possono essere rieletti immediatamente per piu' di una volta. 
  4. Le universita' deliberano i propri  statuti  e  regolamenti,  ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme  di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  all'articolo  5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. 
  5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, le universita'
non possono  accedere  ai  finanziamenti  oggetto  degli  accordi  di
programma  di  cui  alla  citata  legge  n.  537  del  1993   ed   al
decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658. 
  6. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,
come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18  novembre
1993, n. 470, si interpreta nel senso che  esso  non  si  applica  ai
consigli di amministrazione delle universita'  e  degli  istituti  di
istruzione superiore e degli enti di  ricerca,  nonche'  ai  consigli
direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Gli
statuti degli atenei stabiliscono la  composizione  dei  consigli  di
amministrazione. Sono fatte comunque salve le deliberazioni  adottate
dai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di
istruzione superiore e degli enti di ricerca,  nonche'  dai  consigli
direttivi degli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e  vesuviano
prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 
  7. All'articolo 25, comma 1, della legge 2 dicembre 1991,  n.  390,
dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  "Il  consiglio  di
amministrazione  dei   predetti   organismi   istituiti   presso   le
universita' alle quali e' affidato il compito di avviare il  graduale
funzionamento delle nuove strutture decentrate e' integrato,  qualora
gia'  non  vi  appartengano,  da  due  membri,   in   rappresentanza,
rispettivamente, della provincia e del comune nel cui  territorio  ha
sede la nuova struttura  decentrata,  nonche'  da  un  rappresentante
dell'eventuale  promotore,  se  consorzio  pubblico  o   societa'   a
prevalente capitale pubblico.".