Art. 9. 1. Dei senati accademici, dei consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione superiore, dei consigli di facolta', nonche' dei consigli di amministrazione degli enti per il diritto allo studio, fanno parte rappresentanti degli studenti; tali rappresentanti, che non devono essere fuori corso da oltre due anni accademici, sono eletti secondo modalita' definite dagli statuti e dai regolamenti delle universita'. 2. Per le universita' alle quali e' affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione e' integrato, qualora gia' non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonche' quelli indicati dagli statuti. 3. Tutti i membri eletti nei diversi organi universitari non possono essere rieletti immediatamente per piu' di una volta. 4. Le universita' deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, le universita' non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 ed al decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658. 6. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonche' ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Gli statuti degli atenei stabiliscono la composizione dei consigli di amministrazione. Sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonche' dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 7. All'articolo 25, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Il consiglio di amministrazione dei predetti organismi istituiti presso le universita' alle quali e' affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate e' integrato, qualora gia' non vi appartengano, da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della provincia e del comune nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonche' da un rappresentante dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o societa' a prevalente capitale pubblico.".