Art. 10.
                Agevolazioni tariffarie per le Poste
  1.  In  sede  di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10
dicembre  1993,  n.  515,  e'  autorizzato il rimborso all'Ente poste
italiane  dei  maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli
articoli 17 e 20 della medesima legge.
  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di
lire  20  miliardi  da  iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, cui si fa fronte
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  6856 del medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando
parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.