Art. 10. Agevolazioni tariffarie per le Poste 1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.