Art. 11.
            Differimento di termini in materia sanitaria
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al comma 1, le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1993";
    b)  al  comma  2,  le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 1995";
    c)  al comma 3, le parole: "1 ottobre 1994" sono sostituite dalle
seguenti: "1 ottobre 1995".
  2.  All'articolo  18  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
530, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1,  le  parole: "entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";
    b)  al  comma  2,  le  parole: "entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
  3.  All'articolo  22,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  537,  le  parole: "nel termine di un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "nel termine di due anni".
  4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27
agosto  1993,  n.  324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle
leggi  regionali  attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
dicembre  1993,  n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla
stessa data e' prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori
delle  unita' sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla
proroga degli organi amministrativi e di controllo.
  5.  Le  regioni  che  abbiano  gia'  emanato  la  disciplina, anche
parziale,  di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  come  sostituito dall'articolo 4, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  7  dicembre  1993, n. 517, o
nell'ambito  delle  quali  si  verifichino  vacanze  nell'incarico di
amministratore  straordinario  presso  le  unita'  sanitarie  locali,
possono   procedere   alla  nomina  di  commissari  straordinari  che
subentrano  nella  gestione  delle unita' sanitarie locali, sino alla
nomina  del  direttore  generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
  6.  All'articolo  3,  comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera i),
del  decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo
le  parole: "variazioni ed assestamento", le seguenti: "ed informa il
controllo  sugli  atti  ai  principi contenuti nell'articolo 2403 del
codice civile".
  7.  All'articolo  13,  comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  538,  dopo  le parole: "hanno presentato" sono aggiunte le
seguenti: "o presentino entro il 28 febbraio 1994".
  8.  I  termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del
decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'articolo 5, comma
2,  del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sono differiti al
28  febbraio 1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile
recate dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e
268 del 1993.
  9.  I  termini  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30 giugno 1993, n. 270, sono prorogati fino alla entrata
in  vigore delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 2, comma
5,  del  medesimo  decreto  legislativo  e,  comunque, non oltre il 1
gennaio 1996.
  10. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  non  si  applica,  limitatamente al numero
massimo  di  venti  unita',  al personale a contratto il cui utilizzo
gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attivita' di
assistenza   sanitaria   e   medico-legale  al  personale  navigante,
marittimo  e  dell'aviazione  civile,  assistito  dal Ministero della
sanita'  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31
luglio  1980,  n.  620.  Lo  svolgimento  dell'attivita' suddetta non
costituisce,  in  nessun  caso,  titolo  per  l'assunzione  nei ruoli
dell'Amministrazione.
  11.  L'articolo  5  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1994, n. 268, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5.  - 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in
vigore  il  centottantesimo  giorno  successivo  a  quello  della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".
  12.  Ai  fini  della  revisione  delle  acque  minerali, il termine
previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, e' differito al 31 dicembre 1995.