Art. 12.
                          Presidi sanitari
  1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto  del  Ministro  della  sanita'  25  gennaio  1991, n. 217, e,
conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 236,
decorre,  rispettivamente,  dal  28  febbraio  1996 e dal 31 dicembre
1995,  tranne  che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del
citato decreto del Ministro della sanita' n. 217.