Art. 12. Presidi sanitari 1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 31 dicembre 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanita' n. 217.