Art. 13.
                 Progetti finalizzati e disposizioni
            in materia di incarichi ed altre disposizioni
  1.  La  disciplina  prevista  dall'articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
e'  prorogata,  con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1996. E'
altresi'  autorizzato,  fino  alla  medesima  data,  il proseguimento
dell'elaborazione  di  progetti  di  articolazione  sperimentale  dei
bilanci  pubblici,  anche  con  riferimento  specifico  al  costo del
personale,  cui  si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del  tesoro, mediante la
modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche di
rilevazione  gia'  avviate  ai  sensi  dell'articolo 64, comma 2, del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  avvalendosi  in  via  diretta delle
disponibilita'  del  fondo  previsto  dall'articolo 26 della legge 11
marzo  1988, n. 67. Tale fondo e' integrato di lire 24,5 miliardi per
l'anno  1991,  di  lire  125  miliardi  per  l'anno  1992, di lire 20
miliardi  per  l'anno  1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di
lire  70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire
30  miliardi  per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire
30  miliardi  per  l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, e'
destinata alla realizzazione del "Progetto efficienza Milano".
  2.  Per  garantire  la  piu' sollecita e corretta realizzazione dei
progetti  di  cui alla normativa richiamata al comma 1, e' consentito
che  l'importo  singolo  massimo  relativo alle aperture di credito a
favore  del  funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo
56  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e successive
modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni.
A  carico  di  tali ordini di accreditamento possono essere imputate,
per intero, spese dipendenti da contratti.
  3.  All'onere  di  cui  al  comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5
miliardi  per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20
miliardi  per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70
miliardi  per l'anno 1995, a carico delle disponibilita' del capitolo
6872  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1993  e  corrispondenti  capitoli  per  gli anni successivi. Le somme
disponibili  al  31  dicembre 1994 sono mantenute in bilancio per gli
anni 1995, 1996 e 1997.
  4.  Il  termine  di  cui  all'articolo  58,  comma  3,  del decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, gia' prorogato dall'articolo 2,
comma  1,  del  decreto-legge  14  settembre 1993, n. 358, convertito
dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, e' ulteriormente prorogato fino
al 31 marzo 1995.
  5.  E' differito al 28 febbraio 1995 il termine di cui all'articolo
1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17
febbraio  1994,  n.  150,  per  la  proroga del comando del personale
dipendente  dagli  enti  pubblici  trasformati in societa' di diritto
privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli
15  e  18  del  decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992,  n. 359, nonche' dalle
societa' da essi controllate.
  6. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537, le attivita' non connesse con i compiti istituzionali
dei  magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi
equiparato  sono  individuate  con  regolamento, da emanarsi ai sensi
dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della
legge  24  dicembre  1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dal presente comma.
  7.  Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'articolo
57  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive
modificazioni, e' sostituito dal termine del 1 marzo 1995.
  8.  L'applicazione  degli  articoli  7,  commi 1 e 3, e 7-bis della
legge  24  marzo  1958,  n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3
della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente
prevedono  che  la  segreteria e l'ufficio studi e documentazione del
Consiglio  superiore della magistratura sono costituiti da funzionari
da  selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di
entrata  in  vigore  del  nuovo  ordinamento giudiziario. Fino a tale
data,  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge
24  marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9
dicembre  1977,  n.  908. La disposizione dell'articolo 210 del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  continua  ad  applicarsi per la
destinazione  dei  magistrati  all'ufficio studi e documentazione del
Consiglio superiore della magistratura.
  9.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 5 della legge 20
dicembre  1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo
ordinamento  giudiziario, l'attivita' svolta dai magistrati destinati
ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il
Ministero  di  grazia  e  giustizia e presso gli uffici del Consiglio
superiore  della  magistratura,  nonche' quelle svolte dai magistrati
applicati  alla Corte costituzionale, e' equiparata ai fini del primo
comma  dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella
svolta negli uffici giudiziari.
  10.  Fino  alla  data  di  entrata in vigore della legge di riforma
della   procedura  relativa  alla  responsabilita'  disciplinare  dei
magistrati,  continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31
maggio  1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre   1958,   n.   916,  con  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  i rinvii al codice di procedura penale si intendono
riferiti al codice abrogato.
  11.  Nel  comma  7  dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n.
321,  le  parole:  "per  un periodo massimo di tre anni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "non oltre il 31 dicembre 1995".
  12.  Nel  comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994,
n.  356, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 488, le parole: "di
cui   all'articolo  1,  comma  1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"esistenti   nei   ruoli   del   personale   del   Corpo  di  polizia
penitenziaria"   e  le  parole:  "fino  al  31  dicembre  1994"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1995".
  13.  I  miglioramenti  economici  previsti dagli articoli 1 e 2 del
decreto-legge   25  novembre  1994,  n.  650,  continuano  ad  essere
corrisposti  anche  dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di
cui  all'articolo  2,  commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
538,   fino   al   loro  riassorbimento  con  quelli  contrattuali  o
equivalenti spettanti per l'anno 1995.
  14. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 6, comma 7,
del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, e' differito al 31 gennaio
1995.