Art. 14.
                         Proroghe di termini
                  in materia di pubblica istruzione
  1.  I  termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed esami per
l'accesso  ai  ruoli  direttivi e dei concorsi, per titoli ed esami e
per  soli  titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente e dei
coordinatori  amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi  gli  istituti  educativi,  i  periodi  di  validita'  delle
graduatorie  dei  medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese
quelle gia' esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonche' i programmi
e  le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori
di  musica,  ancorche'  banditi prima della data di entrata in vigore
del  presente  decreto  ma  non  ancora espletati, sono stabiliti dal
Ministro  della  pubblica  istruzione. La periodicita' dell'indizione
dei concorsi non puo' essere comunque inferiore al triennio, salvo il
caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite
prima della scadenza del triennio stesso.
  2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei
conservatori,  gia' mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-94
ai  sensi  dell'articolo  5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio
1993,  n.  155,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 243, sono prorogate per un ulteriore anno scolastico.
  3.  Al  comma  17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per il personale
ispettivo,  direttivo,  docente  e  amministrativo tecnico ausiliario
(A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per
il  personale delle Accademie di belle arti e d'arte drammatica e per
i conservatori di musica il termine stesso e' fissato al 1 novembre e
per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1 ottobre.".
  4.  In  attesa  dell'attuazione  dell'autonomia  scolastica  e  del
riordinamento  degli  organi  collegiali  della  scuola, la durata in
carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici
provinciali  e  dei consigli scolastici distrettuali e' prorogata nel
limite  massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con decreto
del Ministro della pubblica istruzione.
  5.  Nell'articolo  59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994".