Art. 15.
Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e
   del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie.
  1.  I  termini  di  cui  all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3,
comma  1,  della  legge  6  marzo  1992,  n. 216, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati
al 28 febbraio 1995.
  2.  All'articolo  1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Amministrazione ha
altresi'  facolta' di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le  vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al  concorso  a  quarantanove posti di medico dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro
dell'interno del 5 settembre 1991.".
  3.  Il  termine  di cui all'articolo 11-quater del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, e' ulteriormente prorogato di un triennio.
  4.  Limitatamente  alle strutture informatiche dell'Amministrazione
dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo
16,  comma  1,  del  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e'
prorogato al 28 febbraio 1995.
  5.  Le  somme  iscritte  in  bilancio ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge  18  gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno
dell'esercizio  finanziario  1992,  ancora  disponibili alla chiusura
dell'anno  finanziario  1993,  sono  mantenute in bilancio per essere
impegnate nell'esercizio finanziario 1994.
  6.  All'articolo  6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237,  il  riferimento all'anno 1993 e' sostituito con quello all'anno
1995.