Art. 16.
      Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
  1.  Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge
30  dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge
21  febbraio  1989,  n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza
della  forza  pubblica, e' prorogato di ventiquattro mesi a decorrere
dal 1 gennaio 1994.