Art. 16. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, e' prorogato di ventiquattro mesi a decorrere dal 1 gennaio 1994.