Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri 1. La facolta' di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, e' estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.