Art. 17.
             Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri
  1.  La facolta' di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6,
quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, e' estesa agli anni
1993  e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo
8412  dello  stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai
sensi della medesima legge n. 16 del 1985.