Art. 18. Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria 1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta fissata al 31 maggio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. 2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.