Art. 18.
         Completamento dell'organico del personale femminile
                 del Corpo di polizia penitenziaria
  1.  La  scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della
legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta fissata al 31 maggio 1994, anche
al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di
polizia penitenziaria.
  2.  Per  i  residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del
Ministero  di  grazia  e  giustizia  per l'anno 1993 e corrispondenti
capitoli  per  gli  anni  successivi non operano, fino al 31 dicembre
1995,  le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio
decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.