Art. 2.
                        Edilizia residenziale
  1.  Le  disponibilita'  di  competenza  della regione Puglia di cui
all'articolo  4-bis  del  decreto-legge  12  settembre  1983, n. 462,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637,
al  netto  delle  somme  occorrenti  a  far  fronte agli oneri di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  sono
destinate  alla  copertura  delle  carenze  contributive  relative ai
finanziamenti  erogati  in  base  a leggi regionali di incentivazione
edilizia.   La   messa   a   disposizione   e   la  erogazione  delle
disponibilita'  anzidette  viene  effettuata dal Ministero dei lavori
pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli
istituti  di  credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con
modalita' stabilite dal Segretariato medesimo.
  2.  Al  fine  di  agevolare  l'adozione  dell'accordo  di programma
previsto  all'articolo  8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n.  398,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n.  493,  nel  comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" e'
sostituita dalla seguente: "centottanta".
  3.   Al   fine  di  agevolare  il  rilascio  delle  concessioni  di
edificazione,  all'articolo  8,  comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
1993,  n.  398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993,  n.  493, la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente:
"centottanta".