Art. 20.
                             Previdenza
  1.  Al  comma  26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "L'obbligo
di  comunicazione  di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991,
n.  136,  deve  essere  adempiuto  entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge. I contributi dovuti per il
periodo  successivo  al  provvedimento di cancellazione devono essere
versati  in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente,
al  30  aprile,  al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini
sopraindicati  non  si applicano, per i contributi e le comunicazioni
relative  al  predetto  periodo,  le sanzioni, le maggiorazioni e gli
interessi  di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile
1991, n. 136.".
  2.  All'articolo  18,  comma  1,  del decreto legislativo 21 aprile
1993,  n.  124, nel primo periodo le parole: "ha effetto dal 1 luglio
1994"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ha effetto dal 1 febbraio
1995".