Art. 20. Previdenza 1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136.". 2. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel primo periodo le parole: "ha effetto dal 1 luglio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "ha effetto dal 1 febbraio 1995".