Art. 21. Condono previdenziale ed assistenziale 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, e' differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonche' di un diritto di mora del 4 per cento. 2. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 1, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995. 3. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1 ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.