Art. 21.
               Condono previdenziale ed assistenziale
  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge
19  novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge
14  gennaio  1994,  n. 21, e' differito al 31 luglio 1994. I soggetti
che   non  abbiano  ancora  provveduto  a  regolarizzare  la  propria
posizione  contributiva  nei  confronti  degli  enti previdenziali ed
assicurativi  possono provvedervi, secondo le modalita' fissate dagli
enti  impositori,  in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la
prima  entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994
e  la  terza entro il 30 novembre 1994. Le rate successive alla prima
saranno  maggiorate  degli  interessi  dell'8  per cento annuo per il
periodo  di  differimento,  nonche'  di  un diritto di mora del 4 per
cento.
  2.  Per  la  regolarizzazione  del  condono dei contributi agricoli
unificati,  i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del
30  novembre 1994, di cui al comma 1, sono rispettivamente fissati al
31  gennaio  1995,  al  28  febbraio  1995  ed  al  31  marzo 1995. I
procedimenti   esecutivi   riguardanti  il  recupero  dei  contributi
agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995.
  3.  Sono  differiti  al 30 giugno 1995 i termini del 1 ottobre 1994
previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
come  sostituito  dall'articolo  11,  commi  27  e 28, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.