Art. 26.
              Disposizioni in materia di frantoi oleari
  1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.
10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  I  titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano
natura  di  insediamenti  produttivi  ed i cui scarichi, alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti
da  osservare  a  norma  degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al
sindaco,  entro  il  30  giugno  1995, domanda di autorizzazione allo
smaltimento   dei   reflui  sul  suolo.  La  domanda  deve  contenere
l'indicazione  dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialita'
giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo
o  discontinuo  di  lavorazione,  dell'attuale  recapito  dei reflui,
nonche' delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo.
Copia  della  domanda  medesima, entro lo stesso termine, deve essere
inviata alla regione.".
  2.  Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26
gennaio  1987,  n.  10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo  1987,  n.  119,  prorogato,  da ultimo, dall'articolo 19 della
legge 20 maggio 1991, n. 158, e' differito al 31 maggio 1995.