Art. 27.
       Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei
  1.  Fino  al  28  febbraio  1995 i prodotti di cui al capo II della
legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza
l'osservanza   delle   prescrizioni,   in  tema  di  etichettatura  e
confezionamento,  di  cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21,
comma  2,  e  22,  comma  1,  della medesima legge. I prodotti stessi
devono  essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema
di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data
di entrata in vigore della predetta legge.