Art. 28. Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie Testudo hermanni (testuggine comune), Testudo graeca (testuggine greca) e Testudo marginata (testuggine marginata), per le quali e' possibile autocertificare, entro il 30 giugno 1995, l'acquisizione delle stesse. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e' definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso. 3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' prorogato al 31 dicembre 1995.