Art. 28.
                       Denuncia di detenzione
               di specie protette di animali selvatici
  1.  Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
gennaio  1993,  n.  2,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo  1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione
di  esemplari  di  specie  indicate  nell'allegato  A, appendice I, e
nell'allegato  C,  parte  I,  del  regolamento  CEE  n.  3626/82  del
Consiglio  del  3  dicembre  1982,  e successive modificazioni, resta
stabilito  al  30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle
denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle
specie   Testudo   hermanni   (testuggine   comune),  Testudo  graeca
(testuggine greca) e Testudo marginata (testuggine marginata), per le
quali   e'  possibile  autocertificare,  entro  il  30  giugno  1995,
l'acquisizione delle stesse.
  2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente e' definito il modulo da
utilizzare  per  la  denuncia o autocertificazione di cui al comma 1;
con  la  medesima  procedura  si  provvede  alle  modifiche  ed  agli
aggiornamenti del modulo stesso.
  3.   Il   termine   di   cui  all'articolo  12,  comma  1-ter,  del
decreto-legge  12  gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' prorogato al 31 dicembre 1995.