Art. 29.
                         Stagione venatoria
  1.  All'articolo  15,  comma  11,  secondo  periodo, della legge 11
febbraio  1992,  n.  157,  le parole: "stagione venatoria 1994-1995",
sono sostituite dalle seguenti: "stagione venatoria 1995-1996".
  2.  All'articolo 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
le parole: "entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della  stessa"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "entro e non oltre
quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa".
  3.  All'articolo  21,  comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio
1992,  n.  157,  le parole: "entro il 1 gennaio 1995" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 1 gennaio 1996".