Art. 29. Stagione venatoria 1. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "stagione venatoria 1994-1995", sono sostituite dalle seguenti: "stagione venatoria 1995-1996". 2. All'articolo 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa". 3. All'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "entro il 1 gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1 gennaio 1996".