Art. 30.
                     Formazione e arrotondamento
                 della piccola proprieta' contadina
  1.  Il  termine  per  la  presentazione  del certificato definitivo
previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954,
n.   604,  per  beneficiare  delle  agevolazioni  tributarie  per  la
formazione  e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' elevato
a  tre  anni.  La  presente disposizione si applica anche ai rapporti
tributari  non  ancora  definiti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
  2.  Il  termine  di  cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre  1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione   e   l'arrotondamento   della  proprieta'  contadina,  e'
prorogato  al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede
la  Cassa  per  la piccola proprieta' contadina, mediante versamento,
previo  accertamento  da  parte  della  Amministrazione  finanziaria,
all'entrata del bilancio dello Stato.