Art. 30. Formazione e arrotondamento della piccola proprieta' contadina 1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.