Art. 35. Norme di sicurezza e prevenzione incendi 1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento cosi' come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attivita' e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge, e' consentita la prosecuzione dell'attivita' a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validita', per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonche' a coloro che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni. 3. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.