Art. 35.
              Norme di sicurezza e prevenzione incendi
  1.  Nel  termine  di  centottanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai
sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme
tecniche  organiche  e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi
di  spettacolo e intrattenimento cosi' come individuati dall'articolo
17  della  circolare  del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio
1951,   e  successive  modificazioni.  Entro  lo  stesso  termine  si
provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ad  emanare  la  disciplina  organica  dei  servizi  di vigilanza, da
realizzarsi   all'interno  dell'attivita'  e  dei  compiti  ispettivi
affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2.   Il  termine  per  l'emanazione  del  regolamento  relativo  al
procedimento   di  certificazione  di  prevenzione  incendi,  di  cui
all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di
detto  regolamento  a  norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima
legge,  e'  consentita  la  prosecuzione  dell'attivita' a coloro che
hanno  ottenuto  il  nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai
sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validita', per effetto
dell'articolo  22  della  legge  31  maggio  1990, n. 128, fino al 30
giugno  1994,  nonche'  a coloro che, ai sensi dell'articolo 11 della
legge  20  maggio  1991,  n. 158, hanno presentato l'istanza completa
delle prescritte certificazioni e documentazioni.
  3. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2,  i  comandi  provinciali  dei vigili del fuoco dovranno completare
l'esame  delle  istanze  presentate  ai  sensi dell'articolo 11 della
legge 20 maggio 1991, n. 158.