Art. 36. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti 1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e' da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5. 2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 30 giugno 1995. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalita' che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il termine di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' differito di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.