Art. 36.
          Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46
               in materia di installazione di impianti
  1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n.
46,   per  la  presentazione  della  domanda  di  riconoscimento  dei
requisiti  tecnico-professionali  da  parte  di  coloro  che  fossero
iscritti,  alla  data di entrata in vigore della legge medesima, come
imprese  installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle
imprese  artigiane  ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel
registro  delle  ditte  di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011,  e'  da  intendersi  come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento  dei  requisiti  tecnico-professionali  da  parte  dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine,
il  periodo  di  iscrizione  di  almeno un anno indicato nel medesimo
articolo 5.
  2.  Il  termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo
1990,  n. 46, e' differito al 30 giugno 1995. Il mancato rispetto del
termine   suindicato   comporta  l'applicazione,  nei  confronti  del
proprietario  dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le
utenze  di  uso  comune  o  comunque  del  soggetto  incaricato della
gestione  degli  impianti,  di  una  sanzione  amministrativa da lire
cinquecentomila  a  lire  cinque  milioni,  secondo  le modalita' che
saranno  determinate  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  Il  termine  di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n.
46,  e'  differito di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.