Art. 37. Imprese autoriparatrici 1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, e' differito alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.