Art. 37.
                       Imprese autoriparatrici
  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo 13, comma 1, della legge 5
febbraio  1992,  n.  122, per l'iscrizione nel registro delle imprese
esercenti  attivita'  di  autoriparazione,  previsto  dall'articolo 2
della  stessa  legge, e' differito alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.