Art. 38. Ruolo nazionale dei periti assicurativi 1. E' differito al 28 febbraio 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attivita' di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova. 2. In attesa del riordino della Commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneita' per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.