Art. 38.
               Ruolo nazionale dei periti assicurativi
  1.   E'   differito   al  28  febbraio  1995  il  termine  previsto
dall'articolo  16,  comma  4,  della  legge 17 febbraio 1992, n. 166,
relativo  alla  decorrenza  degli  effetti  della disposizione di cui
all'articolo  4  della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla
prima  prova di idoneita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui
all'articolo   1  della  predetta  legge  n.  166  del  1992  possono
continuare  ad  esercitare  transitoriamente  l'attivita'  di  perito
assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova.
  2.  In attesa del riordino della Commissione nazionale per i periti
assicurativi,  prevista dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992,
n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova
di  idoneita'  per  l'iscrizione  nel  ruolo  di  cui al comma 1 sono
individuati   dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  che  provvede  all'accertamento  dei requisiti per
l'iscrizione  e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i
soggetti  in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o
di laurea.