Art. 39. Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo. 1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui: a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri; b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorita' di bacino del fiume Isonzo. 4. E' demandato all'Autorita' di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3. 5. La restante somma di lire 70 miliardi sara' utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorita' di bacino, nel rispetto dei principi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in territorio sloveno, purche' strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico individuera' le relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorita' di bacino, in deroga alla procedura di cui all'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedera' all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori. 6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 si provvede con le disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.