Art. 39.
Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
   nord-orientale   e  nell'Adriatico;  studi  e  lavori  nel  bacino
   dell'Isonzo.
  1.  Le  funzioni  del  Comitato  interministeriale di coordinamento
delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale
e  nell'Adriatico,  istituito  dall'articolo  8  del decreto-legge 24
luglio  1992,  n.  350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.
  2.  Per  consentire il funzionamento del Comitato interministeriale
di  cui  al  comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo  1135  dello  stato di previsione del Ministero degli affari
esteri  per  l'anno  1993  e  corrispondenti  capitoli  per  gli anni
successivi.
  3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui:
    a)  lire  1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano
di  bacino  del  fiume  Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al
Ministero degli affari esteri;
    b)   lire   3.100   milioni  per  il  proseguimento  degli  studi
finalizzati  alla  redazione  del  piano di bacino dello stesso fiume
Isonzo  in  territorio italiano, da assegnare all'Autorita' di bacino
del fiume Isonzo.
  4.  E'  demandato  all'Autorita'  di  bacino  del  fiume  Isonzo il
coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
  5.  La  restante  somma  di  lire 70 miliardi sara' utilizzata, con
procedure  atte  a  conseguire  gli  obiettivi  di  urgenza,  per  la
progettazione  e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di
risanamento  delle  acque  del  bacino  dell'Isonzo, sulla base di un
programma  di  interventi  adottato  dall'Autorita'  di  bacino,  nel
rispetto  dei  principi  del redigendo piano di bacino. Nel programma
degli  interventi  potranno  essere  previste opere da realizzarsi in
territorio  sloveno,  purche'  strettamente connesse alle conseguenti
opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali
opere  il  Comitato  per  la  cooperazione  nelle  zone  del  confine
nord-orientale  e  nell'Adriatico individuera' le relative procedure.
Il  Ministro  dei  lavori pubblici, sulla base del programma adottato
dalla competente Autorita' di bacino, in deroga alla procedura di cui
all'articolo  22  della  legge  18  maggio  1989, n. 183, provvedera'
all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.
  6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  3,  4 e 5 si
provvede con le disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo
7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.