Art. 4.
                   Interventi per la torre di Pisa
  1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31
dicembre  1993  stabilito  dall'articolo  1,  comma 2, della legge 23
dicembre  1992,  n.  493,  relativo  all'espletamento dei compiti del
comitato  di  esperti  istituito per le operazioni propedeutiche agli
interventi  di  consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
  2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360,
e' sostituito dal seguente:
  " 1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di
Pisa,   il   Comitato   di  undici  esperti  di  alta  qualificazione
scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra
storici  dell'arte  medievale  e dal direttore dell'Istituto centrale
per  il  restauro,  istituito  per  le  operazioni  propedeutiche dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta congiunta del
Ministro  per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori
pubblici,  provvede,  anche  in  deroga alla normativa vigente, sulla
base  dell'esame  della documentazione esistente in materia presso il
Ministero  dei  lavori pubblici, all'individuazione e definizione del
progetto  di  massima  e  di  quello esecutivo, stabilendo i tempi, i
costi  e  le  modalita' di esecuzione e designando, anche nel proprio
seno,  il  soggetto  responsabile della direzione dei lavori, nonche'
all'attuazione  dei  necessari  interventi  e  all'indicazione  delle
modalita'  per la successiva fruizione del monumento. Il Comitato, ai
fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si
avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro.".