Art. 41. Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri 1. E' prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni per l'anno 1995. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze economiche a favore dei profughi nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 di tale ultima legge, sono prorogate fino al 28 febbraio 1995. A tal fine e' autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994. 3. Al fine di assicurare la continuita', l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. 4. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.". 5. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, e' autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. 6. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. 7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari a lire 38.300 milioni per l'anno 1994, ed a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 34.300 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando per lire 14.100 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio e per lire 20.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 500 milioni nel 1994 e a lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.