Art. 41.
                      Rifinanziamento di leggi
          per interventi del Ministero degli affari esteri
  1.  E'  prorogata  al  30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia
alle  operazioni  di  polizia  doganale per l'embargo sul Danubio nei
territori  della  Bulgaria,  Romania  e  Ungheria, autorizzata con il
decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio
1993,  n.  261,  fermo  restando  l'applicazione  delle  disposizioni
contenute  nell'articolo  2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal
fine e' autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e
di lire 7.200 milioni per l'anno 1995.
  2.  Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi
1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze economiche
a  favore  dei profughi nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre
1991,   n.  344,  modificandosi  in  sei  mesi  il  termine  previsto
dall'articolo  8  di  tale  ultima  legge,  sono prorogate fino al 28
febbraio  1995.  A tal fine e' autorizzata la spesa, rispettivamente,
di  lire  2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni
per l'anno 1994.
  3.   Al  fine  di  assicurare  la  continuita',  l'efficacia  e  la
speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo
delle   relative   spese   da   utilizzare  secondo  quanto  previsto
dall'articolo  7,  comma  7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e'
incrementato  nell'anno  1994  di uno stanziamento aggiuntivo di lire
5.000 milioni.
  4. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n.
15, e' sostituito dal seguente:
  "Il  Ministero  degli  affari  esteri  versera' anticipatamente sul
conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico
dei  competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa,
le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di
rimessa  all'estero,  applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le
eventuali  differenze  di  cambio  graveranno  sull'apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.".
  5.  Per  consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi
dell'Associazione   "Servizio   sociale   internazionale   -  Sezione
italiana",  con  sede  in Roma, eretta in ente morale con decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, e' autorizzata la
concessione  del  contributo di lire 2 miliardi per il medesimo anno,
ferme  restando  le  disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
legge 29 marzo 1993, n. 86.
  6.  E'  autorizzata  la  concessione  di  un contributo di lire 500
milioni  per  l'anno  1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal
1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.
  7.  All'onere  derivante  dall'applicazione  dei commi 1, 2, 3 e 5,
pari  a  lire 38.300 milioni per l'anno 1994, ed a lire 7.200 milioni
per  l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 34.300 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo   utilizzando   per  lire  14.100  milioni  l'accantonamento
relativo  alla  Presidenza  del  Consiglio  e per lire 20.200 milioni
l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a
lire  4.000  milioni,  a  carico  del  capitolo  4299  dello stato di
previsione   del   Ministero   dell'interno  per  l'anno  finanziario
medesimo;  quanto  a  lire  7.200  milioni  per l'anno 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero degli
affari esteri.
  8.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire
500  milioni nel 1994 e a lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856
dello   stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.