Art. 42.
             Personale della cooperazione allo sviluppo
  1.  Il  comando  ed il collocamento fuori ruolo del personale delle
amministrazioni  dello  Stato,  compreso  il  personale docente della
scuola  ed  il  personale degli enti pubblici, anche territoriali, in
servizio  alla  Direzione  generale per la cooperazione allo sviluppo
del  Ministero  degli  affari  esteri alla data del 31 dicembre 1994,
sono prorogati fino al 31 dicembre 1995.
  2.   I   contratti   stipulati  dalla  Direzione  generale  per  la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi
della  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  in atto alla data del 31
dicembre  1994,  sono  prorogati fino al 31 dicembre 1995, ovvero, se
piu'  ravvicinata,  fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo
dei  contrattisti risultati vincitori del concorso per titoli bandito
ai  sensi  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al
disposto  dell'articolo  5,  comma  3,  del decreto-legge 28 dicembre
1993,  n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1994,  n.  121.  A  tal  fine  il  termine per bandire il concorso e'
fissato al 30 giugno 1995.