Art. 43. Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici 1. E' differito al 30 settembre 1994 il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i criteri ivi indicati. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento e' soppressa, altresi', ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti.