Art. 43.
     Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili
             e per la concessione dei benefici economici
  1.  E'  differito  al 30 settembre 1994 il termine per l'emanazione
del  regolamento  previsto  dall'articolo 11, comma 1, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  fermi  restando  i criteri ivi indicati. A
decorrere  dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore  del regolamento e' soppressa, altresi', ogni residua funzione
svolta  dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
ai sensi delle disposizioni vigenti.