Art. 45.
             Programma di metanizzazione del Mezzogiorno
  1.   Per   consentire   la  prosecuzione  del  programma  operativo
"metanizzazione"   delle  regioni  dell'obiettivo  1,  approvato  con
decisione  della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989,
nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso
la  Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale
di  metanizzazione  del  Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della
legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,   sono   destinate  al  finanziamento  della  quota  di
competenza  nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la
Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a versare al conto corrente
di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge
16  aprile  1987,  n.  183,  l'ammontare  determinato dal CIPE per la
successiva  reiscrizione  al  capitolo 7802 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro.
  2.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica
stabilisce  con  proprio  decreto,  entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione
dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.