Art. 45. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno 1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.