Art. 46. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici 1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli esercizi finanziari 1993 e 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7352, 7410, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. 4. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' prorogata sino al 31 dicembre 1995. 5. Le somme iscritte sui capitoli 7864 e 7865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.