Art. 46. 
Conservazione dei residui negli stati  di  previsione  dei  Ministeri
                 dell'ambiente e dei lavori pubblici 
  1. Le somme  iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente per gli  esercizi  finanziari  1993  e  1994  in  conto
residui e in conto competenza nei capitoli 7001,  7104,  7302,  7303,
7304, 7352, 7410, 7601, 7605, 7704, 7705,  7707,  7708,  7712,  7718,
7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504,  1552,  1556,  1561,  1557,
1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono
mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei
capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e
7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le  disposizioni  di  cui
all'articolo 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923,  n.
2440, e successive modifiche ed integrazioni. 
  2.  Per  l'attuazione  del  programma  triennale  per   la   tutela
ambientale e dei suoi aggiornamenti,  di  cui  all'articolo  1  della
legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per  le  aree
naturali protette e dei suoi  aggiornamenti  di  cui  all'articolo  4
della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni compensative  di  bilancio  anche  in  capitoli  di  nuova
istituzione in termini di competenza, di cassa e  in  conto  residui,
compresi trasferimenti di fondi  da  capitoli  di  parte  corrente  a
capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione,  nello  stato
di previsione del Ministero  dell'ambiente  ed  in  quelli  di  altre
amministrazioni interessate. 
  3. Le somme iscritte nello stato di previsione  del  Ministero  dei
lavori  pubblici  per  l'anno  1993  in  conto  residui  e  in  conto
competenza nei capitoli 3402, 7752, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882  in
essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute  in  bilancio
per gli esercizi 1994 e 1995.  I  lavori  di  cui  al  capitolo  9050
possono essere eseguiti,  limitatamente  all'anno  1994,  avvalendosi
delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e  quinto
dell'articolo 11 della legge 8 agosto  1977,  n.  546,  e  successive
modificazioni. 
  4. L'autorizzazione ai comuni delle zone  del  Belice  colpite  dal
terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal  terremoto
del 1981,  a  contrarre  mutui  decennali  con  istituti  di  credito
speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi  e  prestiti,  di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505,  e
dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' prorogata sino al 31 dicembre 1995. 
  5. Le somme iscritte sui  capitoli  7864  e  7865  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno  1994,  non  impegnate
entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.